1. Dopo l'articolo 1 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. In occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2».
1. Agli articoli 7, primo comma, 8, primo comma, lettere a) e b), 10, comma 1, e 33, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «diciottesimo anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,».
2. All'articolo 32, primo comma, numero 5), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal compimento del 18o anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero del sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.